Art. 3.
(Etichettatura ecologica).
1. II legname e i prodotti derivati che soddisfano i criteri di cui agli articoli 1 e
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2 devono essere identificati con un'etichetta indelebile, avente le caratteristiche definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale etichetta può essere aggiornata ogni anno secondo i criteri fissati dalla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 4, analizzando l'intero ciclo produttivo.